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Bruciatura di residui vegetali agricoli

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Regione Lombardia è intervenuta con la DGR n. 7095/2017, prevedendo, come misura permanente, il divieto di combustione anche di piccoli cumuli vegetali (inferiori a 3 metri steri per ettaro) dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno nei territori dei Comuni posti ad una quota inferiore ai 300 m
Tassonomia argomenti: 
Data Articolo: 
Lunedì, 6 Marzo, 2023 - 12:14
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Impatti ambientali
Le combustioni all’aperto, anche solo di residui vegetali, oltre ad elevate emissioni di polveri, monossido di carbonio e composti organici volatili (COV), provocano emissioni di composti organici tossici, quali idrocarburi policiclici aromatici (IPA), diossine e dibenzofurani (PCDD/PCDF) e metalli pesanti. La quantità di tali composti dipende dalla presenza di cloro, di pesticidi ed eventuali altri contaminanti. La combustione di materiale ligno-cellulosico è la sorgente più rilevante in Lombardia di benzo(a)pirene e, in generale, di IPA.
L’impatto emissivo anche di una singola combustione a livello locale può essere molto significativo sulla qualità dell’aria. Può comportare incrementi molto sensibili non solo di PM10 ma anche di IPA e diossine.
Stime ARPA hanno valutato che le emissioni di PM10 di un singolo falò di residui vegetali di 24 m³ (equivalenti ad un ingombro di 4 x 3 x 2 m³) sono maggiori di 8 volte a quelle che un comune di 1.000 abitanti emetterebbe in un anno per poter riscaldare tutte le sue abitazioni con il metano.

Quadro normativo
La normativa statale (D.Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale - TUA) prevede, in generale, il divieto di combustione all’aperto e classifica i residui vegetali come rifiuti. Deroghe all’applicazione di tale disciplina sono stabilite dall’art.182, comma 6 bis, del TUA per i soli residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali, in piccoli cumuli, per finalità agricole-ammendanti e tramite processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Le Regioni possono limitare o vietare anche questa fattispecie per finalità legate alla qualità dell’aria.
Regione Lombardia è intervenuta con la DGR n. 7095/2017, prevedendo, come misura permanente, il divieto di combustione anche di piccoli cumuli vegetali (inferiori a 3 metri steri per ettaro) dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno nei territori dei Comuni posti ad una quota inferiore ai 300 m (200 m nel caso di Comunità Montane).
Solo per alcuni casi limitati, previa comunicazione al Comune, la combustione in loco di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all’interno del periodo sopra citato, ma solo nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti. La Regione non deve aver dichiarato lo stato di rischio di incendio boschivo. In questo caso vige il divieto assoluto di combustioni all'aperto.

Sanzioni
Il quadro sanzionatorio derivante dalla normativa statale in caso di combustione di residui vegetali prevede:

  •  la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro per l’accensione del fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata se si stratta di residui vegetali qualificabili quali rifiuti urbani (articolo 184, co. 2, del D.Lgs. 152/2006) - (combinato disposto dell’art. 255 e dell’art. 256-bis D.Lgs 152/06);
  • l’arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro per l’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento quindi anche combustione, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, se si tratta di rifiuti speciali non pericolosi (art. 256, comma 1, lett. a) D.Lgs 152/06) come i rifiuti da attività agricole e agro-industriali di cui all’art. 2135 c.c.;
  • ai rifiuti vegetali non si applica, in generale, il reato penale previsto dall’art. 256 bis; tuttavia, se la combustione non riguarda solo rifiuti vegetali ma anche altri tipi di rifiuto (es. plastiche, vernici) si può applicare il reato di combustione illecita di rifiuti con relative sanzioni (art. 256 bis);
  • nel caso di combustione durante il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalle Regioni (divieto assoluto) si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa di settore (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).

La normativa regionale, in violazione della DGR n. 7095/2017, prevede l’applicazione della sanzione amministrativa individuata dall’art. 61, comma 5.1, della legge regionale n. 31/2008 e s.m.i. per un importo variabile da 102,60 a 615,60 euro.

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Informazioni Ultima modifica: 06/03/2023 - 12:37