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Elezioni e procedure di voto

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ELEZIONI E PROCEDURE DI VOTO

L'articolo 48 della Costituzione dispone che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Tuttavia, mentre per eleggere i rappresentanti di Amministrazioni Locali (Comune, Provincia e Regione), Parlamento Europeo, Camera dei deputati e consultazioni referendarie basta aver compiuto 18 anni, per il Senato della Repubblica occorre averne compiuti 25.

Sono esclusi dal voto coloro che sono interdetti dai Pubblici Uffici.

Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste elettorali del proprio Comune di residenza (art. 47 del Testo Unico n. 26 del 5 febbraio 1948, art. 36 comma 1 e 3).

Per esercitare il diritto di voto occorre recarsi alla sezione indicata sulla Tessera Elettorale ed esibire un documento d'identità o d'identificazione rilasciato dalla Pubblica Amministrazione purché munito di fotografia.

Ai fini dell'identificazione sono validi anche:
  • Le carte d'identità o gli altri documenti di identificazione scaduti purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante.
  • Le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Ufficiali in congedo d'Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando Militare.
  • Le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini Professionali, purché munite di fotografia.

In mancanza di documento, un membro del seggio o un altro elettore noto ai membri del seggio possono attestare l'identità dell'elettore e apporre la propria firma nella colonna di identificazione del verbale. In caso di dubbi sull'identità dell'elettore, decide il Presidente.

A questo punto, il Presidente del seggio pone un timbro sulla tessera elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e consegna all'elettore la scheda elettorale.

L'elettore deve recarsi nella cabina indicata e, secondo la consultazione elettorale, deve tracciare con la matita un segno non riconoscibile sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta, oppure sul nome e cognome del candidato preferito e comunque nel rettangolo che li contiene. In alcuni casi è possibile l'eventuale indicazione della preferenza.

In caso di referendum l'elettore deve tracciare con la matita un segno non riconoscibile sul SI se intende abrogare la norma sottoposta a referendum, oppure un segno non riconoscibile sul NO se intende mantenere l'attuale norma sottoposta a referendum.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al Presidente la scheda chiusa e la matita.

Se non si vota dentro la cabina, il Presidente del seggio deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

Se la scheda risulta deteriorata, se ne può chiedere un'altra restituendo la prima al Presidente che la collocherà in un apposito plico dopo aver scritto scheda deteriorata ed aver aggiunto la sua firma.

Fanno eccezione alle regole generali i seguenti casi:
  • Possono votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio il Presidente di seggio, il Segretario di seggio, gli Scrutatori ed i rappresentanti delle liste dei candidati.
  • Votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica in servizio di ordine pubblico.
  • Votano in qualsiasi sezione elettorale del Comune in cui si trovano per cause di servizio i militari delle Forze Armate, gli appartenenti ai corpi organizzati militarmente per il servizio allo Stato, gli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
  • Votano nel Comune in cui si trovano i naviganti fuori residenza per motivi di imbarco previa attestazione certificata del Comandante del porto o del direttore dell'aeroporto e del Sindaco del comune presso il quale si esercita il diritto di voto.
  • Votano nel luogo di ricovero i degenti in ospedali e case di cura previa dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura da far pervenire al Sindaco entro 3 giorni prima del voto.

Negli ospedali e luoghi di cura con almeno 200 posti letto è istituita una sezione elettorale per ogni 500 posti letto o frazione di 500.

Negli ospedali e luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e custodia preventiva, il voto viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione, da un seggio speciale composto da un Presidente e due Scrutatori.

Negli ospedali e luoghi di cura minori a 100 posti letto il voto viene raccolto dal Presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli Scrutatori del seggio e del Segretario.

Nei luoghi di detenzione con più di 500 detenuti aventi diritti di voto, la raccolta del voto è ripartita in più seggi.

Tutti gli elettori in questione per votare devono esibire oltre alla tessera elettorale, anche l'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi appositamente predisposti su indicazione del Sindaco.

Tipologia Servizio: 
Informazioni Ultima modifica: 28/12/2020 - 11:09