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Licenze di pubblica sicurezza

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Descrizione

LICENZE DI PUBBLICA SICUREZZA

Sono intrattenimenti pubblici le prestazioni (artistiche o meno) volte a soddisfare le necessità ricreative e culturali di chi vi assiste, destinate ad un numero indeterminato di persone, nell'ambito di un'attività imprenditoriale.

Si svolgono in un luogo pubblico (vie, piazze e giardini), in luogo aperto al pubblico (sale da ballo, musei e strutture appositamente attrezzate dove l'accesso è subordinato a particolari formalità come, ad esempio, il pagamento del biglietto) o in luogo esposto al pubblico (spazio privato che permette di vedere dall'esterno ciò che accade come, ad esempio, un giardino privato).

L'occupazione del suolo pubblico è soggetta al pagamento del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.): ne sono esclusi, gli Enti Pubblici e le ONLUS (associazioni già iscritte nell'Albo Regionale al 31/12/1997 oppure quelle che hanno inviato comunicazione per iscritto al Ministero delle Finanze dal 1/1/1998).

Le licenze di Pubblica Sicurezza sono personali e possono essere rilasciate alle persone giuridiche o alle associazioni attraverso i loro legali rappresentanti: in quest'ultimo caso, soltanto ove si tratti di persone giuridiche o di associazioni che svolgono attività commerciali.

Non possono essere rilasciate a:
  • Chi ha riportato una condanna a una pena restrittiva della libertà personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione.
  • Chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale oppure è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
  • Chi ha riportato una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, per delitti contro le persone commessi con violenza, per furto, rapina, estorsione, violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.


Tipologia Servizio: 
Informazioni Ultima modifica: 28/12/2020 - 11:09