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Passaporto

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Descrizione

PASSAPORTO

 
Il Passaporto è un documento personale valido per l'espatrio dei cittadini italiani rilasciato dalla Questura su domanda dell'interessato. E' possibile ottenerlo fin dalla nascita.

A partire dal 26 ottobre 2006 la Questura rilascia un passaporto di tipo elettronico. Tale passaporto è dotato di un microprocessore contenente i dati anagrafici e la fotografia del titolare del documento, oltre all'indicazione dell'autorità che lo ha rilasciato.

Il requisito unico per ottenere il Passaporto è l'essere CITTADINO ITALIANO. Le domande relative al rilascio devono essere presentate direttamente alla Questura - Ufficio Passaporti o tramite l'Ufficio Anagrafe del Comune; mentre i CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E.) devono presentarle all'Ufficio Anagrafe o direttamente alle Rappresentanze Consolari o Diplomatiche.

I documenti da produrre per il RILASCIO sono:
  • Modulo di richiesta intestato alla Questura compilato in stampatello ed in ogni sua parte. Su tale modulo bisogna apporre la firma in presenza dell'addetto.
  • Due fotografie identiche e recenti di formato tessera con capo e volto scoperto, di cui una autenticata.
  • Un documento di riconoscimento valido.
  • Una marca amministrativa da Euro 40,29 ad uso passaporto, quale tassa di Concessione Governativa; tale marca amministrativa ha la validità di un anno con riferimento alla data di emissione del passaporto, da allegare solo se si prevede di utilizzare il passaporto per i paesi extra-UE nel corso dell'anno di riferimento.
  • Una ricevuta di versamento di Euro 42,50 sul conto corrente n° 67422808 intestato al Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento del Tesoro con la causale IMPORTO PER IL RILASCIO PASSAPORTO ELETTRONICO.
  • La denuncia di furto o smarrimento, nel caso si faccia richiesta di rilascio di nuovo passaporto per smarrimento o furto del precedente.

N.B. Dal 26.06.2012 tutti i minori potranno viaggiare in Europa e all'estero soltanto con un documento di viaggio individuale. Ne consegue che da quella data non sono più valide tutte le iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza.

Ogni volta che un minore degli anni 14 viaggia all'estero, ovvero fuori dal territorio nazionale, non accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, necessita di una dichiarazione di accompagno in cui deve essere riportato il nome della persona o dell'ente cui il minore viene affidato, sottoscritta da chi esercita sul minore la potestà e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto.
Se il minore di anni 14 viaggia con i genitori (anche uno soltanto) non è necessario che al passaporto del minore sia allegata la dichiarazione di accompagno in quanto i dati anagrafici (anche in inglese e francese) dei genitori viventi sono indicati alla pg.5 del nuovo libretto del passaporto a 48 pagine. Per ragioni di natura giuridica, religiosa, sociale o altro a richiesta di un genitore o su disposizione dell'Autorità Giudiziaria i dati anagrafici potranno essere omessi o depennati.
Per tutti gli accompagnatori diversi dai genitori che siano autorizzati dagli stessi (dichiarazione di assenso) non è infatti prevista l'iscrizione obbligatoria (es.nonni) sul libretto.
Pertanto ogni volta che il minore di anni 14 si dovrà recare all'estero con un accompagnatore diverso dai genitori sarà necessario, da parte di questi ultimi, sottoscrivere la dichiarazione di accompagno scaricabile dal sito della Questura che resterà agli atti della questura la quale provvederà a rilasciare un modello unificato che l'accompagnatore presenterà alla frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità. Per ogni evenienza, portare in Questura, insieme alla dichiarazione di accompagno, anche una fotocopia del documento dell'accompagnatore, dei genitori e del minore.

Per la richiesta di passaporto presso i Servizi Demografici è richiesto l'assenso di entrambi i genitori, che devono essere presenti all'atto della richiesta del passaporto per firmare la domanda. Nel caso i genitori non possano dare contemporaneamente il loro assenso, uno dei due può:
  • Recarsi a firmare il modulo di richiesta del passaporto successivamente.
  • Dichiarare il proprio assenso, compilando il modulo di autocertificazione, tale dichiarazione, insieme alla fotocopia di un documento d'identità valido, dovrà essere consegnata, all'atto della richiesta del passaporto, dall'altro genitore.

In mancanza dell'assenso di uno dei genitori occorre il nulla osta del giudice tutelare; il nulla osta non deve essere prodotto se il richiedente è l'unico ad avere la potestà sul minore o nel caso di genitore vedovo.

Con la nuova normativa il passaporto vale 10 anni e non è rinnovabile alla scadenza.
Per i minori di età inferiore a 3 anni il passaporto ha validità di 3 anni, mentre dai 3 ai 18 anni il passaporto vale 5 anni.
I passaporti rilasciati prima del 4/2/2003 possono essere prorogati, fino a 10 anni dalla data del loro rilascio.

I passaporti rilasciati prima del 4/2/2003 possono essere prorogati, anche prima della scadenza, fino a 10 anni dalla data del loro rilascio.

A partire dal 12 gennaio 2009, coloro i quali intendono recarsi negli Stati Uniti usufruendo del Visa Waiver Program, che consente di viaggiare senza il visto, dovranno richiedere un'autorizzazione al viaggio elettronica (ESTA -Electronic System for Travel Authorization) prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti. Per recarsi negli Stati Uniti d'America senza necessità di visto, usufruendo del programma Visa Waiver Program - Viaggio senza Visto, sono validi i seguenti passaporti:
  • passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina, unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal 26 ottobre 2006;
  • passaporto a lettura ottica rilasciato prima del 26 ottobre 2005 e se, qualora rinnovato dopo i 5 anni, il rinnovo è avvenuto prima di tale data;
  • passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006.

Per usufruire del programma Visa Waiver Program (Viaggio senza visto) è necessario:
  • viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo
  • rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni
  • possedere un biglietto di ritorno.

In mancanza anche di uno dei requisiti elencati, è necessario richiedere il visto. Ricordiamo che il passaporto deve essere in corso di validità: la data di scadenza deve essere successiva alla data prevista per il rientro in Italia. La mancata partenza dagli U.S.A. entro i 90 giorni, potrà compromettere la possibilità di usare nuovamente il programma.

Si consiglia ai cittadini italiani che intendono recarsi all'estero, di conservare per tutta la durata del viaggio e in un luogo diverso da quello in cui custodiscono i documenti originali, una fotocopia dei documenti più importanti (passaporto, carta d'identità, carte di credito) al fine di facilitare le procedure di assistenza in caso di furto o smarrimento degli stessi. Nei giorni prefestivi e festivi, l'assistenza da parte della rete diplomatica consolare può talvolta essere preclusa dalla limitata disponibilità di riscontro da parte delle competenti Autorità in Italia, e quindi differita al primo giorno lavorativo utile.
Per ogni eventuale ulteriore informazione, consultare il sito a cura del Ministero degli Affari Esteri:

http://www.viaggiaresicuri.it
Tipologia Servizio: 
Informazioni Ultima modifica: 28/12/2020 - 14:39